
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25167/2025, ha affrontato una questione di grande rilievo per le imprese, concernente la distinzione tra il contratto di appalto genuino e la somministrazione illecita di manodopera.
La pronuncia assume rilevanza non solo sotto il profilo lavoristico, ma anche in ambito fiscale, con possibili ricadute sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.
Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha rivolto l’attenzione al fenomeno dell’esternalizzazione non conforme alla disciplina lavoristica, in particolare laddove tale schema negoziale produca effetti anche sul piano fiscale. In tale contesto, la Corte ha ribadito la necessità di una valutazione sostanziale dei rapporti di lavoro, che prescinda dal nomen iuris attribuito dalle parti, al fine di prevenire rilevanti rischi giuridici.
Riqualificazione dell’appalto e rilevanza penale tributaria
Nel caso di specie, il contratto di appalto è stato ritenuto meramente apparente, configurandosi quale strumento volto a mettere a disposizione lavoratori che, in concreto, operavano alle dipendenze della società committente. Tale riqualificazione ha consentito la contestazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n. 74/2000.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Di particolare rilievo è il chiarimento offerto dalla Corte in ordine all’elemento soggettivo del reato: non è sufficiente la mera consapevolezza della difformità tra la realtà sostanziale e la rappresentazione contabile, essendo invece necessario il dolo specifico di evasione, ossia la concreta volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte.
Tale principio consente, pertanto, di distinguere le mere irregolarità formali dalle condotte connotate da finalità evasiva.
Riflessi sulla responsabilità dell’ente
La pronuncia assume rilevanza anche con riferimento al Decreto Legislativo n. 231/2001. Qualora il reato tributario sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, può configurarsi la responsabilità della società. In questo contesto, la corretta qualificazione dei contratti di appalto non è un mero adempimento lavoristico, ma un presidio organizzativo essenziale ai fini della prevenzione dei reati.
Sul piano operativo, assumono particolare rilevanza:
- la verifica sostanziale dell’autonomia dell’appaltatore, con riguardo ai mezzi impiegati, al potere organizzativo e alla gestione del personale;
- la tracciabilità dei rapporti con fornitori e subappaltatori;
- il controllo della coerenza tra prestazioni effettivamente rese e documentazione contabile;
- l’aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, mediante l’introduzione di specifici protocolli in materia di reati tributari e gestione degli appalti.
Un assetto organizzativo coerente con la struttura e l’attività dell’impresa consente di presidiare le aree maggiormente esposte a rischio, in particolare nei settori in cui l’esternalizzazione costituisce una componente strutturale del ciclo produttivo.
Gestione sostanziale dei rapporti contrattuali
La sentenza n. 25167/2025 richiama le imprese alla necessità di una gestione sostanziale dei rapporti contrattuali. Qualora il contratto di appalto si risolva in uno schermo meramente formale, le conseguenze possono estendersi dal piano lavoristico a quello penale e, ove ne ricorrano i presupposti, anche alla responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Ne consegue che la gestione dei contratti e dei flussi documentali non può essere considerata un’attività meramente amministrativa, ma deve essere integrata nel sistema dei controlli interni previsto dal Modello.
La documentazione deve essere completa, coerente e facilmente verificabile, al fine di dimostrare l’effettiva autonomia dell’appaltatore e la corretta esecuzione delle prestazioni.
La pronuncia evidenzia, inoltre, la necessità per gli enti di adottare processi interni idonei a tutelare:
- la corretta qualificazione dei contratti di appalto;
- il monitoraggio costante della loro attuazione;
- la prevenzione dei rischi fiscali e penali;
- l’integrazione dei relativi protocolli nel Modello 231.


