
In un panorama economico sempre più interconnesso e regolato la conformità alla normativa doganale assume un rilievo primario quale presidio di affidabilità, trasparenza e riduzione del rischio per gli operatori economici. La nuova Circolare 2/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli introduce aggiornamenti rilevanti in materia di ottenimento e gestione dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO), evidenziando il ruolo centrale di una corretta integrazione tra normativa doganale e D.Lgs. 231/2001.
AEO: un riconoscimento strategico per gli operatori economici
Lo status AEO (Authorized Economic Operator), conferito tramite il rilascio dell’autorizzazione doganale AEO, qualifica l’operatore economico come soggetto affidabile e sicuro nell’ambito delle operazioni doganali.
I principali benefici derivanti dal rilascio dell’autorizzazione AEO includono:
- accesso a procedure semplificate nei controlli doganali;
- rafforzamento della reputazione nei confronti di partner e autorità di controllo;
- riduzione di tempi e costi nelle operazioni transfrontaliere.
Circolare 2/2025: le novità operative
La disciplina introdotta dalla Circolare 2/2025 prevede, tra l’altro:
- conformità normativa, con obbligo di adozione di presidi organizzativi e procedurali idonei a garantire la conformità alla normativa doganale;
- definizione di nuovi requisiti, con particolare attenzione a cybersecurity, sistemi antifrode, audit interni e tracciabilità documentale;
- obbligo di autovalutazione triennale, per gli operatori già autorizzati, con necessaria produzione di evidenze documentali;
- collegamento con i Modelli 231: tramite la corretta analisi e valutazione delle aree a rischio reato, nonché la predisposizione di protocolli specifici.
AEO e D.Lgs. 231/2001: presidio dei rischi doganali
La Circolare valorizza l’interconnessione tra la compliance doganale e la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
In particolare, viene evidenziata la necessità di adottare cautele atte a prevenire la commissione di reati presupposto quali:
- frode comunitaria (art. 640-bis c.p., richiamato dall’art. 24 del D.Lgs. 231/2001),
- reati di contrabbando, richiamati dall’art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.
Le imprese, ai fini del mantenimento dello status AEO, sono pertanto tenute a:
- individuare le attività sensibili in materia doganale, nonché analizzare i rischi di commissione dei reati presupposto;
- adottare protocolli interni di prevenzione e controllo in linea con gli obblighi unionali e nazionali;
- attuare una formazione specifica su AEO e compliance doganale;
- estendere i poteri di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza (OdV) anche ai profili doganali.
Azioni richieste alle imprese
Alla luce del nuovo assetto regolatorio, gli operatori economici sono chiamati a:
- integrare i Modelli 231 con protocolli specifici per la gestione degli adempimenti doganali e dei rischi di contrabbando e frode comunitaria;
- predisporre un piano triennale di autovalutazione AEO;
- favorire la cooperazione tra le funzioni interessate dal processo in argomento e l’Agenzia delle Dogane;
- monitorare in via continuativa gli aggiornamenti normativi unionali e nazionali in materia di sicurezza doganale.
Assetto organizzativo e di controllo in materia doganale
La Circolare ADM n. 2/2025 non si limita a un aggiornamento tecnico, ma delinea un cambiamento di prospettiva. La compliance doganale diviene presidio strategico, funzionale a consolidare la reputazione e trasparenza.
Integrare i requisiti AEO nei Modelli 231 significa non solo assicurare conformità normativa, ma anche investire in competitività, resilienza e qualità della governance societaria.


