Compliance doganale: Circolare 2/2025 sullo status AEO

In un panorama economico sempre più interconnesso e regolato la conformità alla normativa doganale assume un rilievo primario quale presidio di affidabilità, trasparenza e riduzione del rischio per gli operatori economici. La nuova Circolare 2/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli introduce aggiornamenti rilevanti in materia di ottenimento e gestione dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO), evidenziando il ruolo centrale di una corretta integrazione tra normativa doganale e D.Lgs. 231/2001. 

AEO: un riconoscimento strategico per gli operatori economici 

Lo status AEO (Authorized Economic Operator), conferito tramite il rilascio dell’autorizzazione doganale AEO, qualifica l’operatore economico come soggetto affidabile e sicuro nell’ambito delle operazioni doganali. 

I principali benefici derivanti dal rilascio dell’autorizzazione AEO includono: 

  • accesso a procedure semplificate nei controlli doganali; 
  • rafforzamento della reputazione nei confronti di partner e autorità di controllo; 
  • riduzione di tempi e costi nelle operazioni transfrontaliere. 

Circolare 2/2025: le novità operative 

La disciplina introdotta dalla Circolare 2/2025 prevede, tra l’altro: 

  • conformità normativa, con obbligo di adozione di presidi organizzativi e procedurali idonei a garantire la conformità alla normativa doganale; 
  • definizione di nuovi requisiti, con particolare attenzione a cybersecurity, sistemi antifrode, audit interni e tracciabilità documentale; 
  • obbligo di autovalutazione triennale, per gli operatori già autorizzati, con necessaria produzione di evidenze documentali; 
  • collegamento con i Modelli 231: tramite la corretta analisi e valutazione delle aree a rischio reato, nonché la predisposizione di protocolli specifici. 

AEO e D.Lgs. 231/2001: presidio dei rischi doganali 

La Circolare valorizza l’interconnessione tra la compliance doganale e la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, viene evidenziata la necessità di adottare cautele atte a prevenire la commissione di reati presupposto quali: 

  • frode comunitaria (art. 640-bis c.p., richiamato dall’art. 24 del D.Lgs. 231/2001), 
  • reati di contrabbando, richiamati dall’art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001. 

Le imprese, ai fini del mantenimento dello status AEO, sono pertanto tenute a: 

  • individuare le attività sensibili in materia doganale, nonché analizzare i rischi di commissione dei reati presupposto; 
  • adottare protocolli interni di prevenzione e controllo in linea con gli obblighi unionali e nazionali; 
  • attuare una formazione specifica su AEO e compliance doganale; 

Azioni richieste alle imprese 

Alla luce del nuovo assetto regolatorio, gli operatori economici sono chiamati a: 

  • integrare i Modelli 231 con protocolli specifici per la gestione degli adempimenti doganali e dei rischi di contrabbando e frode comunitaria; 
  • predisporre un piano triennale di autovalutazione AEO; 
  • favorire la cooperazione tra le funzioni interessate dal processo in argomento e l’Agenzia delle Dogane; 
  • monitorare in via continuativa gli aggiornamenti normativi unionali e nazionali in materia di sicurezza doganale. 

Assetto organizzativo e di controllo in materia doganale 

La Circolare ADM n. 2/2025 non si limita a un aggiornamento tecnico, ma delinea un cambiamento di prospettiva. La compliance doganale diviene presidio strategico, funzionale a consolidare la reputazione e trasparenza. 

Integrare i requisiti AEO nei Modelli 231 significa non solo assicurare conformità normativa, ma anche investire in competitività, resilienza e qualità della governance societaria. 

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