Modello 231 e compliance ambientale: Direttiva UE 2024/1203

La rapida evoluzione del diritto ambientale dell’Unione Europea ha ridefinito il quadro delle responsabilità gravanti sugli enti pubblici e privati. In tale contesto, la Direttiva (UE) n. 2024/1203 segna un punto di svolta nella disciplina della tutela penale dell’ambiente, introducendo nuove fattispecie di reato e incentivando la logica preventiva. 

In questa prospettiva, il D.Lgs. n. 231/2001 – che disciplina la responsabilità amministrativa da reato degli enti – assume un ruolo centrale quale strumento di gestione del rischio ambientale. 

La rilevanza dei reati ambientali 

Il sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001 definisce le diverse categorie di reati presupposto, nonché richiede l’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo utile a prevenirne la commissione. L’attuazione della Direttiva (UE) n. 2024/1203 è destinata a incidere significativamente su tale assetto, attraverso l’ampliamento e la ridefinizione delle fattispecie di reato ambientale rilevanti. 

In particolare, l’art. 3 della Direttiva estende il novero delle condotte penalmente rilevanti, ricomprendendo, tra l’altro: 

  • lo scarico, l’emissione o l’immissione illecita di sostanze nell’aria, nelle acque o nel suolo; 
  • la gestione illecita dei rifiuti, ivi incluso l’abbandono; 
  • l’importazione, l’esportazione o l’utilizzo di sostanze vietate, dannose per lo strato di ozono. 
  • La Direttiva introduce, inoltre, nuove ipotesi di criminalità ambientale, riferite a condotte idonee a cagionare danni gravi, diffusi o irreversibili agli ecosistemi, fino alla loro compromissione.

Il modello organizzativo quale strumento di prevenzione

Il Modello 231 costituisce un presidio organizzativo volto alla prevenzione dei rischi e alla corretta gestione dei processi aziendali. 

L’integrazione dell’analisi del rischio ambientale nei modelli richiede: 

  • l’analisi preventiva delle attività esposte a rischio ambientale; 
  • l’individuazione dei processi e dei cicli produttivi a maggiore impatto; 
  • la predisposizione o l’aggiornamento di protocolli specifici in materia ambientale; 
  • l’adozione di controlli periodici e di misure correttive; 
  • il coordinamento con eventuali sistemi di gestione certificati (quali ISO 14001 e ISO 45001). 

Solo un sistema di compliance effettivamente attuato e integrato nei processi aziendali può ritenersi idoneo ai fini preventivi richiesti dalla normativa. 

I profili di responsabilità e gestione del rischio

Il nuovo quadro normativo impone agli enti di considerare la rilevanza del rischio ambientale non solo sotto il profilo penalistico, ma anche in termini economici, operativi e reputazionali. 

Il legislatore europeo valorizza la funzione preventiva e riparatoria dell’ente: l’adozione di un sistema di gestione ambientale efficace, pienamente incorporato nel Modello, assume rilievo nella valutazione della responsabilità dell’ente. 

Nel nuovo assetto normativo, si delineano tre livelli di rischio: 

  • rischio giuridico, connesso alla possibile imputazione dell’ente per reati ambientali rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001; 
  • rischio operativo, relativo all’effettiva tenuta dei sistemi di controllo interno; 
  • rischio reputazionale, legato alla percezione dell’ente da parte degli stakeholder. 

La cultura della sostenibilità  

A fronte delle recenti evoluzioni normative, emerge una necessità ulteriore: sviluppare una cultura aziendale orientata alla sostenibilità, intesa quale integrazione tra conformità normativa, efficienza dei processi interni e responsabilità sociale dell’impresa. 

L’adozione di un sistema di compliance ambientale aggiornato, dinamico e integrato si configura non solo come obbligo normativo, ma anche quale espressione dei doveri di corretta gestione in capo agli organi di governance. 

In tale prospettiva, il Modello 231 assume una funzione strategica, contribuendo a rafforzare la credibilità dell’ente nei confronti del mercato, della Pubblica Amministrazione e degli investitori. 

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